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Articolo aggiuntivo n. 1.05 al ddl C.2162 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 09/04/14

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. L'aliquota base della IUC di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è raddoppiata per gli immobili privi di dichiarazioni di accatastamento. La disposizione opera a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale viene riconosciuto il mancato accatastamento da parte degli organi comunali preposti, ovvero dell'Agenzia del territorio degli immobili.
  2. La disposizione di cui al comma 1 opera per un numero di esercizi finanziari definito dal comune con apposita deliberazione di consiglio. Il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui alla lettera precedente è assicurato interamente al comune ove si trova l'immobile non censito, ed è utilizzato prioritariamente dall'ente per rimodulare l'imposizione fiscale immobiliare a carico:
   a) della unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
   b) della unità immobiliare ove risiedono disabili non autosufficienti o, in alternativa nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, purché con ISEE non superiore a 20.000 euro annui;
   c) degli immobili strumentali;

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 integrano quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni.