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Articolo aggiuntivo n. 18.0200 al ddl C.2162 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 09/04/14

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
  Art. 18-bis (Esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni con risorse proprie per fronteggiare eccezionali eventi calamitosi). – 1. I commi 8-bis ed 8-ter dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti:
  «8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno nel limite di 65 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  8-ter. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede:
   a) per il 70 per cento del relativo importo, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro il 30 giugno di ciascun esercizio sulla base delle istanze presentate dagli enti locali interessati entro il 30 aprile dello stesso anno;
   b) per il restante 30 per cento, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 dicembre di ciascun esercizio, con prioritaria destinazione agli enti locali colpiti da eventuali calamità naturali intervenute nella seconda metà di ciascun esercizio.

  8-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 8-bis ed 8-ter del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, entro il limite di 65 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.»