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Proposta di modifica n. 19.200 al ddl C.2162 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 09/04/14

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.