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Proposta di modifica n. 19.202 al ddl C.2162 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 09/04/14

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-ter. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2014, sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.