Proposta di modifica n. 1.17 al ddl C.2215 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 15/04/14

  Al comma 4, sostituire il capoverso comma 1 con il seguente: 1. Salvo quanto stabilito dal comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all'articolo 14, nonché di quelle comprese nella tabella II di cui all'articolo 14, fatta eccezione per la coltivazione finalizzata esclusivamente al consumo personale.