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Proposta di modifica n. 1.501 al ddl C.2215 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 15/04/14

  Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
  24-bis. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000, ovvero, se i fatti riguardano piante e preparati attivi della cannabis, quali hashish, marijuana, resina, foglie e infiorescenze, con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.000 a euro 12.000».

  24-ter. All'articolo 550, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «pena detentiva» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione, in ogni caso, dei delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».