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Articolo aggiuntivo n. 1.050 al ddl C.2215 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/04/14

  Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  All'articolo 380, comma 2, la lettera h), è sostituita dalla seguente:
   h) «delitti concernenti delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai fatti inerenti alle sostanze indicate nelle tabelle I e III di cui all'articolo 14 del medesimo decreto».

  All'articolo 381 comma 2 del codice di procedura penale è aggiunta la seguente lettera:
   «d-bis) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai fatti inerenti alle sostanze indicate nelle tabelle II e IV di cui all'articolo 14 del medesimo decreto».