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Proposta di modifica n. 10.36 al ddl C.676 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 24/04/13

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 16, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è aggiunto il seguente periodo: «Le province che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono tenute, entro 60 giorni dalla definizione delle riduzioni di cui al comma 1, alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, con una previsione di riparto triennale 2013-2015. All'esito della pronuncia da parte della Sezione regionale della Corte dei conti sui suddetti piani, il Ministero dell'Economia e finanze, con proprio decreto, provvede alla rimodulazione delle riduzioni di cui al comma 1».