Proposta di modifica n. 26.12 al ddl C.1327 in riferimento all'articolo 26.

testo emendamento del 18/07/13

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi limitati e determinati rispetto alle stagioni di caccia, sentito l'ISPRA o gli istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non possono avere ad oggetto, comunque, specie la cui consistenza sia in diminuzione. Nel caso di regime di deroga di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CEE, le regioni e le province autonome adottano la deroga dopo aver valutato l'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti e l'inesistenza o l'inefficacia di metodi dissuasivi. Nel caso di regime di deroga di cui alla lettera c) del medesimo paragrafo 1 dell'articolo 9, le regioni e le province autonome adottano opportuni provvedimenti con esplicito e motivato riferimento anche a esigenze ricreative ed economiche, alla ricorrenza di situazioni particolari quali la tradizione culturale fortemente radicata nel territorio, alla necessità di conservare usi e costumi legati a forme particolari di caccia consolidate nel tempo e al mantenimento di habitat naturali.