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Proposta di modifica n. 1.10 al ddl S.896 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/07/13

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

        «a) all'articolo 284 sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: ''1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato''.

            2) al comma 5-bis, la parola: ''cinque'', è sostituita dalla seguente: ''tre''».