Proposta di modifica n. 1.20 al ddl C.2215 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 28/04/14

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Istituto superiore di sanità; aggiungere le seguenti: qualora il completamento o l'aggiornamento delle tabelle comportasse modifiche intertabellari queste possono essere apportate esclusivamente con provvedimento legislativo.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
    «1-bis. Il completamento o l'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 che comporti modifiche intertabellari è consentito esclusivamente con apposito provvedimento legislativo.»