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Articolo aggiuntivo n. 1.0500 al ddl C.2215 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 28/04/14

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  «Art.1-bis. 1. Le pene irrogate con sentenza divenuta definitiva prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, per i reati di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, riferiti alle sostanze di cui alla tabella II dell'articolo 14, commessi dopo l'entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono ridotte di due terzi.
  2. Se per effetto della riduzione le pene risultano superiori al massimo edittale, queste sono ridotte al limite massimo ivi previsto.
  3. Alla rideterminazione della pena provvede con decreto, anche d'ufficio, il giudice dell'esecuzione.
  4. Il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue alla rideterminazione della pena.
  5. La Corte di cassazione, se non deve annullare per altri motivi la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, riduce di due terzi la pena irrogata dal giudice di merito».