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Proposta di modifica n. 2.4 al ddl S.896 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 18/07/13

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», apportare le seguenti modificazioni:

            1) dopo le parole: «sociale e di volontariato.» sono inserite le seguenti: «Sono esclusi dalle previsioni del presente comma detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste».

            2) dopo le parole: «modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274» è inserito il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai detenuti e agli internati ammessi e assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito».