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Proposta di modifica n. 1.4 al ddl S.1413 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 29/04/14

Al comma 2, sostituire le parole da: «è incrementata» fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 31,63 milioni di euro per l'anno 2015, di 78,63 milioni di euro per l'anno 2016, di 55,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 54,93 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 28,40 milioni di euro per l'anno 2020».

        Conseguentemente, all'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «a 184 milioni di euro per l'anno 2015» fino alle parole: «per l'anno 2020» con le seguenti: «a 202,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 171,60 milioni di euro per l'anno 2016, a 148 milioni di euro per l'anno 2017, a 95,68 milioni di euro per l'anno 2018, a 92,35 milioni di euro per l'anno 2019, a 65,82 milioni di euro per l'anno 2020»;

            b) al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «h-bis) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a 19 milioni di euro per l'anno 2017, a 8,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 18,9 milioni di euro per l'anno 2020».