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Proposta di modifica n. 8.2 al ddl S.1413 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Precluso

testo emendamento del 30/04/14

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. Le convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali, di cui al decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, possono contenere la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche. La clausola comunque non può consentire il riscatto prima di sette anni dall'inizio della locazione e deve vietare la vendita da parte del conduttore che riscatta per almeno quindici anni.»