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Proposta di modifica n. 4.9 al ddl S.896 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 18/07/13

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

        «3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare e la relativa stima dei costi. Il Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie provvede quindi ad individuare le nuove strutture penitenziarie da realizzare, preferendo soluzioni conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.

        3-ter. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, il Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.

        3-quater. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure di cui ai precedenti commi sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione o dismissione. A tal fine, il Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie, sentita l'Agenzia del demanio individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:

            a) le valorizzazioni e dismissioni sono effettuate direttamente dal Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia delle entrate o di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

            b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è decretata dal Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie, previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo. Gli eventuali oneri economici per la stima di tale valore sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni medesimi;

            c) si comunica al Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie, al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro il termine di sessanta giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;

            d) gli immobili da dismettere sono individuati con provvedimento del Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;

            e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, il Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;

            f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministro della giustizia. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

            g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari all'80 per cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

        3-quinques. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai commi 3 e 4, lettera e), sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.

        3-sexies. È fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto del presente articolo».