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Proposta di modifica n. 1.6 al ddl S.1464 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 06/05/14

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

        «Articolo 1. - (Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine) – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1:

        1) al comma 1: le parole da ''a fronte'' a ''di lavoro'' sono sostituite dalle seguenti: ''di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 30 per cento dell'organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato'';

        2) il comma 1-bis è abrogato;

        3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto»;

            b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: ''la proroga'' fino a: ''si riferisca'' sono sostituite dalle seguenti: ''le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano''.

        2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo dopo le parole: ''della somministrazione'' sono inserite le seguenti: ''di lavoro''».