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Proposta di modifica n. 3.4 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Approvato

testo emendamento del 19/07/13

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis. Per gli interventi e le misure di cui alle lettere a) e b), dovranno essere finanziati, in via prioritaria, i bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese in grado di contare su un'azione di accompagnamento e tutoraggio per l'avvio e il consolidamento dell'attività imprenditoriale da parte di altra impresa già operante da tempo, con successo, in altro luogo e nella medesima attività. La remunerazione dell'impresa che svolge attività di tutoraggio, nell'ambito delle risorse di cui alle lettere a) e b), è definita con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La remunerazione è corrisposta solo a fronte di successo dell'impresa oggetto del tutoraggio. L'impresa che svolge attività di tutoraggio non deve vantare alcuna forma di partecipazione o controllo societario nei confronti dell'impresa oggetto del tutoraggio».