presentato il 07/05/2014 in II Giustizia della Camera da Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD)
testo emendamento del 07/05/14
Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tener conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale.
Conseguentemente, alla fine dell'ultimo periodo, aggiungere le seguenti: I compiti dei DSM come sopra descritto devono intendersi rivolti esclusivamente a persone con diagnosi di psicosi o grave disturbo di personalità, escluse le personalità antisociali. Le Regioni entro 120 giorni dall'approvazione della presente Legge definiscono i percorsi di cura e assistenza, insieme ai servizi preposti, per le altre persone internate in OPG, con diagnosi di oligofrenia, tossicodipendenza e, d'intesa con l'Autorità Giudiziaria, delle persone antisociali, ai fini di una loro dimissione. Le stesse condizioni vanno tenute presenti per le persone che sono in attesa di perizia psichiatrica. Le Regioni, in collaborazione col DAP e tramite i Servizi competenti sono tenute al monitoraggio sia dello stato clinico che delle condizioni di vita degli internati fino alla loro dimissione, relazionando con cadenza trimestrale al Garante dei Diritti dei detenuti.