Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.36 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 07/05/14

  Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:
  1-quinquies. I compiti dei Dipartimenti di salute mentale di cui al comma 1-ter devono intendersi rivolti esclusivamente a persone con diagnosi di psicosi o grave disturbo di personalità, escluse le personalità antisociali. Le regioni entro centoventi giorni dall'approvazione dalla conversione in legge del presente decreto definiscono i percorsi di cura e assistenza, insieme ai Servizi preposti, per le altre persone internate in Ospedali psichiatrici giudiziari, con diagnosi di oligofrenia e tossicodipendenza, e, d'intesa con l'Autorità giudiziaria delle persone antisociali ai fini di una loro dimissione. Le stesse condizioni vanno tenute presenti per le persone che sono in attesa di perizia psichiatrica. Le regioni in collaborazione col DAP e tramite i servizi competenti sono tenute al monitoraggio sia dello stato clinico che delle condizioni di vita degli internati fino alla loro dimissione, relazionando con cadenza trimestrale al Garante dei Diritti dei detenuti.