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Proposta di modifica n. 1.7 al ddl S.1430 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 14/05/14

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Al fine di consentire all'ufficio scolastico regionale per la Toscana di rinnovare le fasi locali del concorso indetto con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento della suddetta procedura secondo i criteri ivi stabiliti.

        1-ter. I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Toscana del concorso di cui al comma 1, che alla data di entrata in vigore della del presente decreto prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, sostengono una prova orale sull'esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento di tale prova orale con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        1-quater. I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Toscana del concorso di cui al comma 1 risultati idonei, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sono chiamati a frequentare un corso di formazione sulle materie inerenti la funzione di dirigente scolastico e sostengono una prova scritta su un progetto elaborato su un argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di formazione. A seguito del superamento di tale prova orale, è confermata la posizione occupata dal candidato nella graduatoria generale finale di merito.

        1-quinquies. La rinnovazione della procedura concorsuale di cui al comma 1 ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui al comma 1. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione».