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Proposta di modifica n. 1.16 ai ddl C.831 , C.892 , C.1053 , C.1288 , C.1938 , C.2200 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 14/05/14

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4, al comma 4 della legge n. 898 del 1970 è aggiunto il seguente periodo: «Nel corso del procedimento i coniugi sono tenuti ad indicare tempestivamente qualsiasi modificazione riguardante la presenza o la condizione giuridica dei figli, ivi compresa la gravidanza».