Proposta di modifica n. 1.16
ai ddl C.831 , C.892 , C.1053 , C.1288 , C.1938 , C.2200 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 14/05/2014 in II Giustizia della Camera da Alessandro PAGANO (Lega) e altri
testo emendamento del 14/05/14
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, al comma 4 della legge n. 898 del 1970 è aggiunto il seguente periodo: «Nel corso del procedimento i coniugi sono tenuti ad indicare tempestivamente qualsiasi modificazione riguardante la presenza o la condizione giuridica dei figli, ivi compresa la gravidanza».