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Articolo aggiuntivo n. 1.03 ai ddl C.831 , C.892 , C.1053 , C.1288 , C.1938 , C.2200 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Id. em. 1.02

testo emendamento del 14/05/14

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
  Art. 1-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «3-bis. 1. Nel caso in cui non vi siano figli minori, i coniugi possono domandare congiuntamente, anche se non sia stata proposta domanda di separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.».