Articolo aggiuntivo n. 1.03
ai ddl C.831 , C.892 , C.1053 , C.1288 , C.1938 , C.2200 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 14/05/2014 in II Giustizia della Camera da Michela MARZANO (Misto) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Id. em. 1.02
testo emendamento del 14/05/14
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«3-bis. 1. Nel caso in cui non vi siano figli minori, i coniugi possono domandare congiuntamente, anche se non sia stata proposta domanda di separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.».