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Proposta di modifica n. 22.33 al ddl S.1465 in riferimento all'articolo 22.
  • status: Respinto

testo emendamento del 20/05/14

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 20 Il, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i capannoni ad uso agricolo o industriale. All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 % di ciascuno stanziamento. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al precedente periodo al fine di garantire il raggiungimento dell'obbiettivo di riduzione di spesa indicato».