Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 26.2 al ddl S.1465 in riferimento all'articolo 26.
  • status: Respinto

testo emendamento del 20/05/14

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 26. - 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

        ''7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sul ‘profilo di committente' della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio. Dell'avvenuta pubblicazione degli avvisi e dei bandi sul ‘profilo di committente' della stazione appaltante è data notizia, nel medesimo giorno, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici. La predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

        7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, di cui al precedente comma 7, secondo periodo, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione'';

            b) all'articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti:

        ''5. l bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sul ‘profilo di committente' della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio. Dell'avvenuta pubblicazione degli avvisi e dei bandi sul ‘profilo di committente' della stazione appaltante è data notizia, nel medesimo giorno, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel ‘profilo di committente' della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

        5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, di cui al comma 5, secondo periodo, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione''».

        Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2014, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della presidenza del consiglio dei ministri e dei Ministeri e è automaticamente ridotto in misura equivalente alla somma scaturente dal prodotto della media delle componenti retributive accessorie unitarie spettante ai dirigenti di prima e seconda fascia, moltiplicato il numero delle rispettive unità dirigenziali cessate dal servizio nell'anno precedente, conseguendo un risparmio permanente di spesa almeno pari a 5 milioni di euro.