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Articolo aggiuntivo n. 5.0.4 al ddl S.1465 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Approvato

testo emendamento del 29/05/14

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza

del Ministero degli affari esteri)

Alla Tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, alla Sezione I, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

 

Art. 7-bis

Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne

euro 300,00

        ''Art. 7-bis. – Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne – euro 300,00''.

        2. L'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 18. – 1. Per il rilascio del passaporto ordinario è dovuto un contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto.

Il contributo amministrativo è dovuto in occasione del rilascio del libretto e va corrisposto non oltre la consegna di esso all'interessato.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono determinati il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al primo comma.

4.   All'estero la riscossione avviene in valuta locale, secondo le norme dell'ordinamento consolare, con facoltà per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento''.

        3. Sono abrogati:

l'articolo 55, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 342;

l'articolo 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.».