Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.83 al ddl C.2385 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/06/14

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Disposizioni urgenti per il corretto svolgimento dell'attività scolastica). – 1. Al fine di consentire agli uffici scolastici regionali di rinnovare le fasi del concorso indetto con decreto direttoriale 13 luglio 2011, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento della suddetta procedura secondo i seguenti criteri:
   a) i candidati che hanno partecipato al concorso di cui al comma 1, che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento di tale prova scritta con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarità delle sedi alle quali sono stati assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
   b) i candidati risultati idonei nel concorso di cui al comma 1, sia quelli inseriti nell'allegato n. 1, sia quelli inseriti nell'allegato n. 2, e non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sono chiamati a frequentare un corso di aggiornamento sulle materie inerenti la funzione di dirigente scolastico relative al periodo intercorso dalla data di pubblicazione della graduatoria e quindi sostengono una prova scritta su un argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di aggiornamento. A seguito del superamento di tale prova scritta, è confermata la posizione occupata dal candidato nella graduatoria generale finale di merito.

  2. La rinnovazione della procedura concorsuale di cui al comma 1 ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati che hanno partecipato al concorso predetto. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio ed un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione.
  3. Tutti i candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 2 sono ammessi alla prova orale e, se superata, vengono immessi nella graduatoria in coda ai candidati di cui al comma 1, lettere a) e b).