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Proposta di modifica n. 1.85 al ddl C.2385 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/06/14

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di tutelare le esigenze dell'azione amministrativa in ordine alla valorizzazione di esperienze professionali dirigenziali già positivamente formate ed impiegate, i soggetti di cui al comma 1, in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, sostengono, in fase di rinnovazione concorsuale, unicamente una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.
  1-ter. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale dirigenziale già positivamente dimostrata ed impiegata e allo scopo di eliminare il contenzioso dinanzi al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede altresì, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'emanazione di apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, da svolgersi nelle modalità indicate al comma 1-quater, cui sono ammessi quei soggetti, non già collocati in quiescenza, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007, per almeno un triennio, la funzione di dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. A seguito del superamento con esito positivo di tale procedura riservata, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché del legittimo affidamento dei soggetti idonei delle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico, i soggetti di cui al presente comma sono collocati, in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, secondo il punteggio delle graduatorie regionali per la conferma degli incarichi dirigenziali, ove sono attualmente inseriti.
  1-quater. La prova di cui al comma 1-bis e la procedura di cui al comma 1-ter si svolgono secondo le modalità già indicate all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 gennaio 2011, n. 2, e ultimate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  1-quinquies. All'attuazione delle procedure di cui ai commi 1-bis e 1-ter si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  1-sexies. Al secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti» sono sostituite dalle seguenti: «La validità di tali graduatorie regionali permane fino all'assunzione, esclusivamente nell'ambito delle regioni in cui hanno concorso, di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti».