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Proposta di modifica n. 1.5 al ddl S.1465 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 04/06/14

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

        «1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015 e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dei comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:

            1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 curo;

            2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore li 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;

            3) a 640 euro, in favore di percettori di reddito di lavoro dipendente aventi reddito complessivo compreso tra 24.000 e 31.000 euro, monoreddito con coniuge a carico e con almeno due figli a carico;

            4) a 649 euro, in favore di percettori di reddito di lavoro dipendente aventi reddito complessivo compreso tra 24.000 e 40.000 euro, monoreddito con coniuge a carico e con almeno tre figli a carico;

            5) a 640 euro, in favore di percettori di reddito di lavoro dipendente aventi reddito complessiva compreso tra 24.000 e 50.000 euro, monoreddito con coniuge a carico e con almeno quattro figli a carico.

        1-ter, Ai soggetti di cui ai numeri da 3 a 5 che rientrino anche nelle condizioni per fruire del credito parziale previsto dal precedente n. 2), il credito viene concesso nella misura intera, pari a 640 euro, in luogo di quella parziale.

        Conseguentemente,

            all'articolo 46, comma 6, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «600 milioni» e le parole: «750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017» con le parole: «765 milioni per l'anno 2015 e 750 milioni per gli anni dal 2016 al 2017».