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Articolo aggiuntivo n. 1.0.6 al ddl S.1465 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 04/06/14

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Carta acquisti per gli incapienti)

        1. Ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, ai pensionati con reddito inferiore ai 7.500 euro annui, ai lavoratori autonomi con reddito inferiore a 4.800 euro annui, ai soggetti con reddito-complessivo tra i 4.800 e i 26.000 euro che per effetto delle detrazioni risultano incapienti ai fini del credito d'imposta di cui all'articolo 1, è riconosciuto un importo di 80 euro netti al mese, che non rilevano ai fini IRPEF, a valere sul Fondo previsto dall'articolo 81, comma 29 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e con le modalità previste dalla carta acquisti prevista dai commi 32 e seguenti del medesimo decreto legge.

        2. I soggetti di cui al comma 1, non ancora in possesso della carta acquisti, possono ritirarla presso gli uffici postali con le procedure previste dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

        3. Al Fondo previsto dall'articolo 81, comma 29 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 è destinata la somma di 6.500 milioni di euro per il 2014, e la somma di 10.000 milioni di euro a partire dal 2015.

        4. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al precedente periodo al fine di garantire il raggiungimento dell'obbiettivo di riduzione di spesa indicato».