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Articolo aggiuntivo n. 1.0.200 al ddl S.1465 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 04/06/14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato al conduttore per il pagamento dei canoni scaduti in caso di sfratto esecutivo.

        2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei casi in cui lo sfratto esecutivo avvenga nei confroni del coniuge o dei figli del lavoratore dipendente.

        3. L'anticipazione del TFR non può essere concessa nei casi in cui lo stipendio del lavoratore dipendente sia già impegnato nella cessione del quinto».