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Proposta di modifica n. 9.19 al ddl S.1465 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Precluso

testo emendamento del 04/06/14

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:

        "3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento."».

        Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2014, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della presidenza del consiglio dei ministri e dei Ministeri e è automaticamente ridotto in misura equivalente alla somma scaturente dal prodotto della media delle componenti retributive accessorie unitarie spettante ai dirigenti di prima e seconda fascia, moltiplicato il numero delle rispettive unità dirigenziali cessate dal servizio nell'anno precedente, conseguendo un risparmio permanente di spesa almeno pari a 20 milioni di euro.