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Proposta di modifica n. 10.49 al ddl C.676 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 24/04/13

  Al comma 4, lettera b), capoverso 13-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: L'efficacia delle deliberazioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico degli stessi, e gli effetti degli stessi retroagiscono al 1o gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 30 giugno dell'anno cui la delibera si riferisce. A tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine del 16 giugno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 giugno si applicano le aliquote e le detrazioni vigenti l'anno precedente. Il versamento della prima rata è comunque dovuto in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata dovrà essere versata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote indicate nelle delibere pubblicate nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze entro il 30 giugno.