presentato il 04/06/2014 in Assemblea del Senato da Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI (FI-PdL) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 04/06/14
«2-bis. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 20 Il, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i capannoni ad uso agricolo o industriale. All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 % di ciascuno stanziamento. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al precedente periodo al fine di garantire il raggiungimento dell'obbiettivo di riduzione di spesa indicato».