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Proposta di modifica n. 10.128 al ddl C.676 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 24/04/13

  Al comma 4, lettera b), capoverso 13-bis, quarto periodo, sostituire le parole da: Il versamento della prima rata fino alla fine del capoverso con le seguenti: Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è eseguito in misura pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito entro la data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.