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Articolo aggiuntivo n. 1.011 al ddl C.2365 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 05/06/14

  Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Istituzione della zona franca, individuazione dei beneficiari ed entità delle agevolazioni).

  1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge n. 74 del 2012 con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge n. 296 del 2006. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, S. Prospero, S. Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente alle frazioni di La Rocca, S. Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, S. Agostino.
   2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui all'articolo 14 con le seguenti caratteristiche:
   a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e avere un reddito lordo nel 2013 inferiore a 50.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;
   b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo articolo 16, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
   c) svolgere la propria attività all'interno della ZFU, ai sensi di quanto previsto al comma 3;
   d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui all'articolo 1-ter del presente decreto sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (CE) n. 1407 del 2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») e dal Regolamento (CE) n. 1408 del 2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») nel settore agricolo.
  4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della ZFU e rispettare i limiti e le procedure previsti dai Regolamenti comunitari di cui al comma precedente.
  5. Quanto previsto al comma 3 è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  6. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 nonché dei limiti previsti al successivo comma 6 e della dotazione finanziaria del fondo di cui al successivo articolo, delle agevolazioni previste alle lettere a), b), c) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e consistenti in:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive;
   c) esenzione dall'imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui all'articolo precedente, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  7. L'agevolazione è riconosciuta con riferimento al comma 5 lettera a) sui redditi relativi ai periodi di imposta 2014 e 2015 e per le esenzioni di cui alle lettere b) e c) per il periodo di imposta 2014 e 2015.

Art. 1-ter.
(Istituzione del fondo).

  1. Al fine di compensare le minori entrate di cui all'articolo precedente è istituto apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e della Finanza, con una dotazione di 50 milioni di euro che costituisce tetto di spesa massima.
  2. L'attività di regolazione contabile delle minori entrate fiscali e contributive derivante dalla fruizione delle esenzioni di cui all'articolo precedente è affidata all'Agenzia delle Entrate.
  3. Il Ministero dell'Economia delle finanze individua una apposita Contabilità speciale intestata all'Agenzia delle Entrate nella quale versare le risorse del fondo di cui comma 1.