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Proposta di modifica n. 3.5 al ddl C.1589 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 10/06/14

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) per «assistenza giuridica», l'assistenza giuridica, morale e materiale, la cura, e l'esercizio di responsabilità analoga a quella genitoriale ai sensi della vigente normativa interna relativamente a un minore, tramite kafala o istituto analogo, disposta ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione esclusivamente dall'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, quando autorizzata dall'autorità centrale ovvero dall'autorità competente italiana ai sensi della presente legge.

  Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: assistenza legale con le seguenti: assistenza giuridica.