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Proposta di modifica n. 3.13 al ddl C.1589 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Id. em. 3.9

testo emendamento del 10/06/14

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Il Ministro per le politiche della famiglia, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'interno e per le pari opportunità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare un regolamento volto a definire, ai fini previsti dalla Convenzione, la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della autorità centrale di cui al comma 1 nonché le modalità di collaborazione della stessa con altre amministrazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati le modalità e i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni da assegnare alla autorità centrale di cui al comma 1 e alla Commissione per la protezione dei minori e le adozioni internazionali.