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Proposta di modifica n. 10.58 al ddl C.676 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 24/04/13

  Dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:
  4-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali, e in assenza di queste, di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-bis del decreto-legge n. 174 del 2012, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali crediti vantati nei confronti dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministero dell'interno previa intesa presso la Conferenza stato città ed autonomie locali.