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Articolo aggiuntivo n. 5.0.1000 al ddl S.1070 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 11/06/14

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

 

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La misura della rivalsa non può superare la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per il fatto di cui all'articolo 2 commesso con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.".».