Proposta di modifica n. 7.8 al ddl C.1248 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 23/07/13

  Al comma 1, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Una quota del fondo può essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane, fino a una concorrenza massima del 10 per cento, e per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste, per promuovere lo sviluppo sostenibile degli interventi e del microcredito.