presentato il 18/06/2014 in I Affari Costituzionali del Senato da Maurizio SACCONI (AP-CPE-NCD-NCI) e altri e altri 28 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 18/06/14
Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
«Art. 2 - (Composizione ed elezione del Senato delle autonomie) 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano e dai membri eletti contestualmente ed in modo collegato all'elezione dei Consigli regionali o delle Province autonome nel numero di:
- due nelle Regioni sino ad un milione di abitanti e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
- quattro nelle Regioni con più di un milione di abitanti e sino a tre milioni;
- sei nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e sino a cinque milioni;
- otto nelle Regioni con più di cinque di abitanti e sino a sette milioni;
- dieci nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti.
I senatori elettivi fanno anche parte dei Consigli delle rispettive Regioni o Province autonome.
Il Senato delle Autonomie è altresì composto da due sindaci eletti per ciascuna Regione, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali delle quali fanno parte o contestualmente alle quali sono stati eletti.
Il sistema di elezione dei senatori è disciplinato con legge dello Stato''».
Conseguentemente
Sostituire i commi 2 e 3 dell'articolo 33 con i seguenti:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle predette elezioni della Camera dei deputati, sono nominati senatori i Presidenti delle giunte regionali, i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il medesimo decreto stabilisce la data della prima riunione del Senato delle Autonomie, non oltre il ventesimo giorno dal rinnovo della Camera dei deputati.
3. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, i senatori elettivi ai sensi dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, sono eletti da ciascun Consiglio regionale con voto limitato tra i propri componenti. Entro tre giorni dallo svolgimento delle prime elezioni della Camera dei deputati successive alla data di entrata in vigore delle presente legge costituzionale, ciascun consiglio regionale è convocato in collegio elettorale dal proprio Presidente per procedere all'elezione. Le candidature sono individuali e ciascun elettore può votare per un unico candidato. Il voto è personale, libero e segreto».
I commi 6, 7 e 8 dell'articolo 33 sono soppressi.