Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 8.20 al ddl S.1429 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 18/06/14

Sostituire l'articolo con il seguente:

        1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Articolo 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, nonchè per le leggi:

            a) In materia di sistemi elettorali;

            b) In materia di Salute e trattamenti sanitari;

            c) In materia di esercizio del diritto di voto;

        Le altre leggi sono approvate dalla camera dei Deputati.

        Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei Deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberate, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

        Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114 terzo comma, 117, commi secondo, lettere p) e u), quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, nonchè per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

        I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato delle Autonomie che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora li Senato delle Autonomie abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

        Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonchè formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati."».