Proposta di modifica n. 22.29 al ddl C.1248 in riferimento all'articolo 22.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/07/13

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, al comma 4 è premesso il seguente periodo: «In ciascun porto l'impresa autorizzata deve esercitare direttamente l'attività per cui ha ottenuto l'autorizzazione utilizzando l'organizzazione e l'organigramma presentati in modo esclusivo in relazione alle operazioni svolte in quel porto».