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Proposta di modifica n. 20.6 al ddl S.1429 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 18/06/14

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 20. – 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 88. – Il Presidente della Repubblica, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati Camere ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni.

        La richiesta di scioglimento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri non può essere presentata nel caso in cui lo scioglimento sia già stato disposto su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri nei dodici mesi precedenti"».