Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 20.7 al ddl S.1429 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 18/06/14

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 20. - (Modifica dell'articolo 88 della Costituzione). – 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

        Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.

        La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante ì dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere"».