Proposta di modifica n. 20.7
al ddl S.1429 in riferimento all'articolo 20.
presentato il 18/06/2014 in I Affari Costituzionali del Senato da Maurizio GASPARRI (FI-PdL) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 18/06/14
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 20. - (Modifica dell'articolo 88 della Costituzione). 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.
La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante ì dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere"».