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Articolo aggiuntivo n. 20.0.16 al ddl S.1429 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 18/06/14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modificazione dell'articolo 92 della Costituzione)

        1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

        La candidatura alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione delle Camere, secondo modalità stabilite dalla legge, che assicura altresì la pubblicazione del nome del candidato Presidente del Consiglio dei ministri sulla scheda elettorale. La legge disciplina l'elezione dei deputati e dei senatori in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.

        Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri.

        In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri per cause diverse da quelle di cui all'articolo 94, il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle Camere, nomina un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di impossibilità, decreta lo scioglimento delle Camere e indice le elezioni"».