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Proposta di modifica n. 21.8 al ddl S.1429 in riferimento all'articolo 21.
argomenti:    

testo emendamento del 18/06/14

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 21. - (Modificazione dell'articolo 94 della Costituzione). – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 94. – Il Presidente del Consiglio dei ministri illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

        Egli può chiedere che le Camere si esprimano, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il Presidente del Consiglio dei ministri rassegna le dimissioni, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento delle Camere e indice le elezioni.

        In qualsiasi momento una Camera può obbligare il Presidente del Consiglio dei ministri alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso il Presidente del Consiglio dei ministri sfiduciato si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento delle Camere e indice le elezioni.''».