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Proposta di modifica n. 32.59 al ddl C.1248 in riferimento all'articolo 32.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/07/13

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. I benefìci previdenziali previsti dalla legislazione vigente in materia di pensionamento dei lavoratori esposti all'amianto, ovvero i lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o comunque sono stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto, si applicano anche a coloro i quali sono stati collocati in quiescenza in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.
  Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) le parole: «per un periodo superiore a dieci anni,» sono soppresse;
   2) le parole: «il coefficiente di 1,25» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti coefficienti: 0,25, nel caso di cinque anni di esposizione; 0,5, nel caso di sei anni di esposizione; 0,75, nel caso di sette anni di esposizione; 1, nel caso di otto anni di esposizione; 1,05, nel caso di nove anni di esposizione; 1,25, nei casi di dieci o più anni di esposizione. I coefficienti si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto e che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al presente comma devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 31 dicembre 2013, con le modalità previste dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per i lavoratori esposti all'amianto addetti alle bonifiche, all'escavazione o all'estrazione non è fissato alcun termine».
   3) I benefìci derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non danno luogo alla corresponsione di arretrati.
   4) All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   5) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.