Proposta di modifica n. 26.344 al ddl S.1429 in riferimento all'articolo 26.

testo emendamento del 18/06/14

Al comma 3, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

        «Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando, al fine di garantire il buon andamento delle pubbliche amministrazioni, lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale. In tal caso la legge dello Stato può stabilire discipline differenziate per determinate Regioni.».